STATUTO
STATUTO SOCIALE
Denominazione - Sede - Scopo
Art.
1 - E` costituita
l'Associazione di promozione sociale«EDUCARE
A:….»Essa è retta dal presente statuto, dalla Legge 383/2000
oltre che dalle altre vigenti norme, anche regionali (L.R. 1/2008),
in materia di enti associativi non commerciali.
Art.
2. - Essa ha sede
nel Comune di Erba(Co)
L’Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la
facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate,
nonché aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile
al conseguimento dei suoi scopi sociali.
Art.
3. –
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi
finalizzati allo svolgimento di attività di utilità sociale a
favore dei propri associati o di terzi:L'associazione si propone di
operare per il benessere e la cura della persona, della coppia e
della famiglia e di diffondere una cultura preventiva sul tema
educazionale,in sinergia con le varie agenzie educative ( scuola
,famiglia,territorio, enti pubblici e privati...)Si presenta inoltre
come osservatorio permanente sul territorio per lo studio , la
ricerca e la divulgazione dei fenomeni sociali oggetto degli
interventi.Nel raggiungimento di tali scopi l’Associazione si
propone di
promuovere
varie attività; in particolare:
Conferenze, dibattiti,seminari,gruppi di lavoro
Attività
di ricerca, studio e divulgazione
Corsi
di formazione e di aggiornamento teorico/pratici per educatori,
insegnanti,operatori sociali,socio-sanitari e medici, non a
carattere professionale
Attività
di informazione
Sportelli
di ascolto
E’ data la possibilità all’associazione, in caso di
particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
La
durata dell’Associazione è fissata sino a tempo indeterminato
Patrimonio, bilancio ed esercizi socialiArt.
4. - Il patrimonio
è costituito:dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai
versamenti effettuati dai soci fondatori;
dai
contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di
dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque
ricevuto per la medesima finalità;
da
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
dai
beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
dell'Associazione.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) quote e contributi degli associati;
b)
eredità, donazioni e legati;
c)
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d)
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f)
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
g)
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h)
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i)
altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazionismo di promozione sociale.
Il
Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima.
L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso
ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È
comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.
I
versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le
donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono
a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di
scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di
esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.
Tali
versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente
non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né
per successione a titolo particolare, né per successione a titolo
universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto
versato.
All’Associazione
è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Eventuali
avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività
istituzionali previste dal presente statuto.
Art.
5. - L'esercizio
finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà
predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed
eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da
presentare all’Assemblea dei soci.
I
bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione
nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la
loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
Qualora
l’Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà
redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un
apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a
mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le
entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze
o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno
riportati nel verbale del Consiglio direttivo.
Le
associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni
alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei
soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle
lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui
alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni
liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni
dal reddito imponibile di cui all’art. 22 della L.383/2000.
SociArt.
6. - Sono soci le
persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o
di loro delegati), che condividendo le finalità dell’Associazione,
si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente
stabilita dal Consiglio.Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto
del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a
tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde per
tutte le sue obbligazioni.
Art.
7. - Chi intende
aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al
Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le
finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne
e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle
domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in
assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la
domanda si intende accolta.
L’adesione
all’Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere
disposta per un periodo temporaneo.
Art.
8. – Tutti i soci
maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa,
avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre,
diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende
attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad
accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall’Associazione e a
beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i
servizi promossi dall’Associazione. L’eventuale suddivisione
degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna
differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti
dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione
non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a
criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo
e passivo.Nel caso di attività svolta mediante convenzioni con
enti pubblici l’associazione assicura i propri aderenti che
prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi
nonché per la responsabilità civile verso terzi.
La
copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione ed i
relativi oneri sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata
la convenzione medesima.
Art.
9. - I soci
avranno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere
adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di
essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione e prestare il
proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo
prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.Art.
10. - La qualità
di socio si perde per morte, recesso o esclusione.Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi
momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei
partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia
dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il
Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
Il socio che non provveda al versamento della quota
associativa entro il 31 marzo ,potrà essere escluso con delibera
motivata del consiglio direttivo la quale dovrà altresì disporre in
merito alla decorrenza dell’esclusione il cui termine non potrà
mai essere antecedente a quello individuato al precedente comma del
presente articolo.
In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a
favore dell’Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute
nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere
adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque
partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione
dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo
L’esclusione
ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del
provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni
per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Nel
caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli
può adire il Collegio arbitrale di cui all’articolo 24 del
presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di
esclusione non è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Organi socialiArt.
11. - Sono organi
dell’Associazione:l’Assemblea dei soci;
il
Consiglio direttivo;
il
Presidente del Consiglio direttivo;
il
Collegio dei revisori dei conti, se nominato.
Assemblea dei sociArt.
12. - I soci sono
convocati in assemblea dal Consiglio tutte le volte che lo ritenga
opportuno e almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale mediante comunicazione scritta
diretta a ciascun socio e affissa nelle sedi dell'Associazione o
inviata a mezzo fax / e-mail, almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere
l'ordine del giorno e l’indicazione del luogo, del giorno e
dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.
L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda
motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un
decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C..
Art.
13. - L'Assemblea
ordinaria delibera in merito al’approvazione del bilancio consuntivo ed eventuale
preventivo;
gli
indirizzi e le direttive generali della Associazione;
la
nomina dei componenti il Consiglio direttivo, del Presidente e del
Vicepresidente, e l’eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei
conti;
l’approvazione
di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento
dell’attività dell’Associazione;
quant'altro
a lei demandato per legge o per statuto.
Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice
dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima
convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda
convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea
straordinaria delibera in merito a
le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
lo
scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori.
Il presente statuto è modificato con deliberazione
dell’Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei comparenti
presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei ¾
(tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la
presenza di almeno la metà dei soci.
Per
le delibere relative allo scioglimento dell’associazione si veda
quanto previsto all’articolo 23 del presente statuto.
Art.
14. – Tutti i
soci, maggiori di età e per i minori i rispettivi genitori, in
regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di
intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio
diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a
tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con
delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.Art.
15. – Se non
diversamente previsto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi
l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente
dell'Assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due
scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la
regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento
all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli
scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità
mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale. Consiglio direttivoArt.
16. - L'Associazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero
minimo di 3 a un numero massimo di 5 membri eletti tra i soci
dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.
Il Consigliere, che non interviene a tre sedute
consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato
decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.
In
caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla
prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la
convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi
motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero
Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Art.
17. - Il Consiglio
nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un
Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei
Soci.Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo
svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed
eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di
particolari incarichi.
Art.
18. - Il Consiglio
si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o
che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque
almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed
all’eventuale preventivo ed all'ammontare della quota sociale.Art.
19. - Per la
validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della
maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua
assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano
di età dei presenti.
Delle
riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo
verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.
20. - Il Consiglio
è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure
alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro
presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e
collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali
Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui
osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo
l’approvazione dell’Assemblea. Il Presidente e il VicepresidenteArt.
21. - Il
Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta
legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio,
cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il
Consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative
deliberazioni.
Il
Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni
qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie
funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i
terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Collegio
dei RevisoriArt.
22. –
Contestualmente all’elezione del Consiglio direttivo, l’Assemblea
può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti,
composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi
subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti
anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il
controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per
poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio.L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con
la carica di consigliere.
Per
la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le
norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio
direttivo.
I
Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo
dell’Associazione, verificano l’osservanza della legge, dello
statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del libro
delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle
adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di
parola ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la
conformità dei bilanci alle scritture contabili, danno parere sui
bilanci.
A
tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all’anno.
ScioglimentoArt.
23. –
L’Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è
divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o
la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con
deliberazione del Consiglio Direttivo.L'Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di
3/4 degli aderenti, la messa in liquidazione dell’Associazione e
nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio direttivo e
sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione
dell’Associazione. I liquidatori sono tenuti all’obbligo di
rendiconto all’Assemblea.
E’
fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a
terzi il patrimonio residuo dell’Ente; in caso di scioglimento,
cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo
sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per
fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo
diversa destinazione imposta per legge.
ControversieArt.
24. - Tutte le
eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione
o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla
Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un
Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori,
nominati dal Presidente del Tribunale di Como.
Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza
formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta
giorni.
Norme
applicabiliArt.
25. - Per
disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si
deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto
previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive
modifiche ed integrazioni.
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