STATUTO


STATUTO SOCIALE
Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1 - E` costituita l'Associazione di promozione sociale«EDUCARE A:…Essa è retta dal presente statuto, dalla Legge 383/2000 oltre che dalle altre vigenti norme, anche regionali (L.R. 1/2008), in materia di enti associativi non commerciali.
Art. 2. - Essa ha sede nel Comune di Erba(Co)
L’Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.
Art. 3. – L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi finalizzati allo svolgimento di attività di utilità sociale a favore dei propri associati o di terzi:L'associazione si propone di operare per il benessere e la cura della persona, della coppia e della famiglia e di diffondere una cultura preventiva sul tema educazionale,in sinergia con le varie agenzie educative ( scuola ,famiglia,territorio, enti pubblici e privati...)Si presenta inoltre come osservatorio permanente sul territorio per lo studio , la ricerca e la divulgazione dei fenomeni sociali oggetto degli interventi.Nel raggiungimento di tali scopi l’Associazione si propone di
promuovere varie attività; in particolare:
Conferenze, dibattiti,seminari,gruppi di lavoro
Attività di ricerca, studio e divulgazione
Corsi di formazione e di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti,operatori sociali,socio-sanitari e medici, non a carattere professionale
Attività di informazione
Sportelli di ascolto
E’ data la possibilità all’associazione, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
La durata dell’Associazione è fissata sino a tempo indeterminato
Patrimonio, bilancio ed esercizi socialiArt. 4. - Il patrimonio è costituito:dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.
I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.
Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Art. 5. - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all’Assemblea dei soci.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
Qualora l’Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.
Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’art. 22 della L.383/2000.
SociArt. 6. - Sono soci le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati), che condividendo le finalità dell’Associazione, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio.Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
Art. 7. - Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta.
L’adesione all’Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Art. 8. – Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall’Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall’Associazione. L’eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.Nel caso di attività svolta mediante convenzioni con enti pubblici l’associazione assicura i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi nonché per la responsabilità civile verso terzi.
La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione ed i relativi oneri sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art. 9. - I soci avranno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.Art. 10. - La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
Il socio che non provveda al versamento della quota associativa entro il 31 marzo ,potrà essere escluso con delibera motivata del consiglio direttivo la quale dovrà altresì disporre in merito alla decorrenza dell’esclusione il cui termine non potrà mai essere antecedente a quello individuato al precedente comma del presente articolo.
In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dell’Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all’articolo 24 del presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione non è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Organi socialiArt. 11. - Sono organi dell’Associazione:l’Assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo;
il Presidente del Consiglio direttivo;
il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.
Assemblea dei sociArt. 12. - I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio tutte le volte che lo ritenga opportuno e almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e affissa nelle sedi dell'Associazione o inviata a mezzo fax / e-mail, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.
L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C..
Art. 13. - L'Assemblea ordinaria delibera in merito al’approvazione del bilancio consuntivo ed eventuale preventivo;
gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
la nomina dei componenti il Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente, e l’eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
l’approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.
Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea straordinaria delibera in merito a
le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori.
Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei comparenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.
Per le delibere relative allo scioglimento dell’associazione si veda quanto previsto all’articolo 23 del presente statuto.
Art. 14. – Tutti i soci, maggiori di età e per i minori i rispettivi genitori, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.Art. 15. – Se non diversamente previsto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale. Consiglio direttivoArt. 16. - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 5 membri eletti tra i soci dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.
Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Art. 17. - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.
Art. 18. - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all’eventuale preventivo ed all'ammontare della quota sociale.Art. 19. - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 20. - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea. Il Presidente e il VicepresidenteArt. 21. - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Collegio dei RevisoriArt. 22. – Contestualmente all’elezione del Consiglio direttivo, l’Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio.L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo.
I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verificano l’osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci alle scritture contabili, danno parere sui bilanci.
A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all’anno.
ScioglimentoArt. 23. – L’Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo.L'Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di 3/4 degli aderenti, la messa in liquidazione dell’Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell’Associazione. I liquidatori sono tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea.
E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell’Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
ControversieArt. 24. - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como.
Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Norme applicabiliArt. 25. - Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.


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